In data 6 novembre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Angelo Nocivelli ha deliberato, mediante l’approvazione del nuovo statuto conforme alla normativa, l’assunzione da parte della Fondazione della qualifica giuridica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), con integrazione della denominazione in Fondazione Angelo Nocivelli ETS, e la conseguente iscrizione al RUNTS, avvenuta in data 20 novembre 2023, con atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 3508/2023, al n. 125522.

COME SOSTENERE LA FONDAZIONE ANGELO NOCIVELLI ETS

1) 5 PER MILLE

È possibile destinare alla Fondazione Angelo Nocivelli ETS il proprio 5 per mille dell’IRPEF, indicando il codice fiscale della Fondazione n. 02027110986 nel primo campo (relativo al sostegno degli Enti del Terzo Settore) del riquadro destinato alla scelta del 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi.

2) DONAZIONI CON BONIFICO BANCARIO

Le donazioni, per godere dei benefici fiscali di seguito riportati, devono essere effettuate tramite bonifico bancario, con causale “Donazione” o “Erogazione liberale”. Le donazioni in contanti non fruiscono dei benefici fiscali.

  • DONAZIONE DA PARTE DI PERSONE FISICHE
    Le donazioni, per un importo non superiore ad € 30.000, consentono una detrazione fiscale dall’IRPEF pari al 30% della donazione effettuata, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore).
    In alternativa le donazioni sono deducibili dal reddito soggetto ad IRPEF fino al 10% del reddito stesso, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore). La parte eccedente può essere dedotta dal reddito soggetto ad IRPEF dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. È opportuno rivolgersi al proprio consulente fiscale per applicare la soluzione più conveniente.
  • DONAZIONE DA PARTE DI SOCIETA’ O ALTRI ENTI
    Le donazioni sono deducibili dal reddito soggetto ad IRES fino al 10% del reddito stesso, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore). La parte eccedente può essere dedotta dal reddito soggetto ad IRES dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.